Art. 1.
(Fondo complementare INPS).

      1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituito il Fondo di previdenza complementare a contribuzione definita, denominato «Fondo complementare INPS» (FONDINPS).
      2. FONDINPS provvede all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
      3. L'adesione a FONDINPS ai sensi della presente legge è libera e volontaria.
      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, FONDINPS è disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come da ultimo modificato dalla presente legge.